Di EUGENIA LUI 

Qualche mese fa il Tribunale di Firenze1, ha rimesso alla Corte Costituzionale un quesito, che può essere così riassunto: può il giudice rinunciare a condannare il soggetto agente che abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso?

Nel caso di specie, all’imputato, titolare di una piccola ditta individuale, si contestava il reato di omicidio colposo perpetrato a danno del nipote nell’ambito di un tragico incidente avvenuto in un cantiere edile, privo degli strumenti antinfortunistici richiesti dalla legge. Nonostante fosse comprovata la responsabilità per i fatti contestati, il giudice si interrogava sul se la pena eventualmente inflitta con la sentenza di condanna potesse dirsi proporzionata alla luce della sofferenza morale già ampiamente patita dal soggetto per la morte del prossimo congiunto2.

Ebbene, la risposta fornita dallo stesso Tribunale è chiara: non vi è proporzione. In modo apparentemente semplice, il giudice sembra dirci che l’umana sofferenza debba avere un peso specifico anche nell’ambito del processo penale, essendo un qualcosa che da sempre appartiene agli individui. Come fare? In termini tecnici, con la declaratoria di incostituzionalità3. Attraverso cui il giudice auspica l’introduzione, nel nostro ordinamento, di una nuova ipotesi di proscioglimento dell’imputato valorizzando l’istituto della pena naturale, già caro ad altri ordinamenti da noi non distanti4. Laddove, poi, una tale strada risulti “giuridicamente” impercorribile, il tentativo non potrà comunque dirsi vano, sensibilizzando sul tema nell’auspicio di raggiungere anche le sfere legislative.

 Ma cos’è la pena naturale?

Citando la sentenza richiamata è possibile definire la poena naturalis come «il male – di carattere fisico, morale o economico – che l’agente subisca per effetto della sua stessa condotta illecita». È, cioè, l’insieme degli effetti pregiudizievoli che il soggetto, autore di un fatto punito dalla legge come reato, patisce a prescindere dalla risposta punitiva disposta dal sistema giudiziario. In alcuni casi, infatti, la sofferenza, i conflitti interiori, le tensioni familiari fra i superstiti, i rimpianti, il senso di colpa, la vergogna e quel senso di impotenza che il reo prova in conseguenza di un fatto penalmente rilevante possono assumere dimensioni tali da costituire già di per sé una pena. Dei macigni emotivi che non ti lasciano andare.

Questo, secondo la prospettazione in esame, potrebbe bastare a rendere quello che la folla additerebbe come “carnefice”, almeno un po’ anche vittima delle proprie azioni. Si tenta, infatti, di andare oltre a una visione monolitica del diritto penale quale sistema devoto alla punizione, dando spazio a una visione persona-centrica della pena. È indubbio, difatti, che nel momento in cui l’individuo viene posto al centro del fatto, egli porti con sé un bagaglio di sentimenti e sofferenze che, in un settore che fonda le proprie radici sulla personalità della pena, non può essere ignorato.

Nel dettaglio, secondo il tribunale fiorentino, i casi in cui l’umana sofferenza si manifesta come pena più che afflittiva sono quelli in cui dalla propria condotta colposa derivi la morte di un prossimo congiunto.

Facciamo un passo indietro e lasciamo almeno un po’ da parte i tecnicismi. Con una buona dose di semplificazione possiamo affermare che i reati colposi sono quei fatti penalmente significativi caratterizzati da un particolare elemento soggettivo: la colpa.

La colpa è la forma meno grave di colpevolezza penale in quanto il fatto avviene “contro intenzione”, ovverosia senza volontà e intenzione di compierlo. Pensiamo ai casi di scuola: metto in malo modo, senza particolari accortezze, un vaso sul balcone e questo cade.  Rovinosamente al piano di sotto, cagionando lesioni a un passante. Ancora, è agosto, fa parecchio caldo e Tizio si distrae momentaneamente dalla guida della macchina nuova per cercare di regolare l’aria condizionata ma in quell’istante non si accorge di un segnale di stop, investendo un ciclista. La colpa, allora, esiste già anche sul piano materiale dove si esprime come inosservanza di una regola di condotta. Ciò che viene “violato” è una prescrizione cautelare prevista dalle norme di legge o dettata dalla comune esperienza per scongiurare eventi nefasti o perlomeno avversi, pericolosi. Inosservanza della regola cautelare, però, non significa adesione all’avvenimento realizzato: presupposto della colpa è proprio la mancanza di volontà di chi agisce rispetto all’evento integrante il fatto di reato. Ciò che l’ordinamento gli rimprovera è, infatti, di non aver adeguatamente “dominato” la situazione, di non essere stato diligente rispetto ad un accadimento prevedibile ed evitabile seguendo la già richiamata regola di condotta.

Insomma, possiamo dire che il reato colposo è, nella visione collettiva, un fatto che spesso avviene “per errore, per sbaglio”, ossia involontariamente. Proprio per questo suo modo di esistere è, allora, un qualcosa che può capitare a ognuno di noi, senza per questo mettere in forse la nostra piena condivisione della gerarchia di valori sociali e umani. Senza renderci, lo possiamo dire, dei criminali (nel senso comune del termine).

Ebbene, nell’ordinanza in esame si ritiene che proprio in questi casi si dovrebbe dare il giusto peso alla sofferenza morale già patita dal soggetto agente, consentendo al giudice di astenersi dalla condanna. Il mancato richiamo all’istituto della pena naturale, infatti, potrebbe entrare in collisione con principi costituzionali fondamentali: «non rispetta il principio di proporzionalità della pena; comporta l’applicazione di una pena non necessaria e inutile; viola il divieto di pene disumane».

Si tratta, a ben vedere, di quei principi del diritto penale che fungono da argine garantista a quella che, per quanto rispondente ad esigenze di sicurezza, si risolve pur sempre in una privazione della libertà personale. Per questo la soluzione offerta dal tribunale fiorentino, in attesa di una risposta da parte della Corte Costituzionale, può dirsi equilibrata: lasciare la pena naturale al di fuori del perimetro del penalmente valutabile rischia di portare a risultati sproporzionati e, dunque, a sanzioni inevitabilmente ingiuste ed eccessive. Inoltre, il fatto che la persona sia costretta a confrontarsi con qualcosa che si muove nell’interno del proprio io anziché essere imposto dall’esterno può avere una forza rieducativa ben più efficace di qualsiasi sanzione.

Non si esagera, pertanto, nel condividere le parole del tribunale di Firenze laddove la pena inflitta ad un soggetto già tragicamente segnato nella propria esistenza viene definita come «un crudele accanimento dello Stato». Invece, è giusto e doveroso interrogarsi sullo spazio da dare a quei turbamenti dell’animo potenzialmente eterni che spesso accompagnano le conseguenze nefaste di un agire involontario, prendendo atto di come una pena concretamente priva di ogni utilità, fine a se stessa, si riduca ad un atto irrazionale e disumano((Trib. Firenze, I sez. penale, ord. 20 febbraio 2023.)), arrestando ogni processo rieducativo. 

  1. Trib. Firenze, I sez. penale, ord. 20 febbraio 2023. []
  2. In particolare, alcuni dei casi richiamati nell’ordinanza sono i seguenti: una madre condannata per omicidio colposo in relazione alla morte per annegamento del figlio minore di cui aveva omesso la vigilanza; un nipote condannato per omicidio colposo in relazione alla morte dello zio cagionata nel corso dei lavori di abbattimento di un albero, eseguiti in violazione della normativa antinfortunistica; una moglie condannata per omicidio colposo in relazione alla morte del marito malato, dal cui letto aveva negligentemente rimosso la barriera protettiva laterale. []
  3. Il Tribunale di Firenze si rivolge alla Corte Costituzionale chiedendo di dichiarare incostituzionale l’art. 529 c.p.p. nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l’agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso. []
  4. Nell’ordinanza in esame il giudice richiama diversi sistemi giuridici: quello tedesco, quello svedese, alcuni sudamericani; che in vario modo danno spazio all’istituto della pena naturale. []

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